Il MES in pillole

Se ne parla molto. Ma che cos’è? Condivido alcune informazioni.

MES – Meccanismo Europeo di Stabilità (European Stability Mechanism).

L’idea di costituire un fondo che andasse a sostenere un membro dell’Unione in difficoltà finanziaria inizia a farsi largo nel Consiglio Europeo nel periodo seguente alla crisi detta dei “mutui sub-prime” del 2008/09.

In quest’ottica nascono l’EFSF (European Financial Stability Facility) e l’EFSM (European Financial Stabilization Mechanism).

Troppa carne al fuoco? Cerchiamo di fare chiarezza e vediamo le caratteristiche principali di questi due organismi solo per capirne le differenze senza perdersi nei meandri normativi.

EFSM: dotazione pari 60 miliardi. Amministrato direttamente dalla Commissione Europea. Emette titoli garantiti dal bilancio dell’Unione Europea.

EFSF: costituito il 9 maggio 2010, con una dotazione di 440 miliardi di euro, aveva carattere di temporaneità. Il trattato con il quale era sorto (ricordo che in quel periodo si stava vivendo la cosiddetta crisi del debito sovrano) prevedeva una durata di 3 anni; se non ci fossero state richieste di intervento si sarebbe chiuso nel giugno 2013. Per far fronte alla difficile situazione di quel periodo (derivante dalla crisi subprime del 2008) i paesi dell’area euro lo costituirono per fornire prestiti alle nazioni in crisi finanziaria (difficoltà di accesso ai mercati a costi ragionevoli ovvero incapacità di immettere i propri titoli di stato se non ha tassi di interesse elevati), ricapitalizzare le banche, comprare direttamente debito sovrano (titoli di stato). Attualmente è in essere in seguito agli interventi a sostegno di Portogallo, Irlanda e Grecia e quindi rimarrà vivo fino alla fine delle obbligazioni assunte da questi paesi. I titoli che ha emesso sono garantiti, pro-quota, dai bilanci dei paesi sottoscrittori del trattato.

Il fatto che la raccolta dei fondi effettuata tramite l’emissioni di titoli (Obbligazioni) trovi garanzia dal bilancio dell’Unione Europea (EFSM) o dai bilanci dei singoli paesi (EFSF) fa si che il rating di tali titoli (qualità e sicurezza di rimborso) sia elevata e comporta la facilità di vendita nei mercati a tassi minimi (quindi i titoli divengono poco onerosi per l’emittente).

L’intervento di entrambe queste istituzioni è avvenuto in uno con l’FMI (Fondo Monetario Internazionale) che, ricordo, è nato nel 1944 a seguito degli Accordi di Bretton Woods per facilitare e sostenere l’espansione del commercio internazionale con la meritevole convinzione (siamo alla fine della seconda guerra mondiale) che i paesi coinvolti in un interesse comune più difficilmente potessero diventare belligeranti (la nascita della globalizzazione nasce con le più buone intenzioni dato che da sempre le guerre hanno alla base divergenti interessi economici).

Con l’esperienza di questi due organismi ed il loro intervento a sostegno di Portogallo, Irlanda e Grecia e sulla base della difficile situazione finanziaria di quel periodo sorge l’esigenza di costituire un altro organismo avente la stessa finalità (sostegno ai paesi dell’area euro che dovessero trovarsi in difficoltà finanziaria) ma con caratteristiche leggermente diverse, in qualche modo più garantiste per lo stesso organismo (ecco il concetto di creditore privilegiato dei prestiti erogati). Così nasce il MES, come abbiamo detto il trattato con il quale viene istituito è del 2 febbraio 2012.

Non è stato semplice arrivare al 2 febbraio 2012 e, come per qualsiasi atto europeo di questa importanza, il percorso non è mai veloce dato che è necessario trovare un accordo tra numerosi stati ognuno con una propria storia, una propria identità ed un proprio quadro normativo. Vediamo assieme le tappe principali che hanno portato alla costituzione del Trattato del MES (il trattato è l’atto finale). Qui si nota come il MES sia stato istituito con un proprio trattato (è un’istituzione intergovernativa) e non sia inserito all’interno del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) o del Trattato dell’Unione Europea (TUE) anche se nel TFEU viene previsto un organismo di questo tipo. Questa precisazione potrebbe apparire poco importante, in realtà determina il fatto che per qualsiasi modifica dello stesso (come di ogni trattato) è necessaria una ratifica da parte di ogni stato membro ergo il MES nato nel 2012 è quello tutt’ora in vigore e qualsiasi strumento finanziario venga definito dagli organi interni e proposto ai paesi membri è assoggettato alle norme del trattato stesso.

Il percorso parte da lontano, il 17 dicembre 2010. Il consiglio Europeo inizia a dare forma al MES. A pochi mesi dall’inizio dell’operatività dell’EFSF i paesi dell’area euro (in una seduta del Consiglio Europeo) capiscono che non è bene che un istituto come quest’ultimo abbia carattere di temporaneità ed iniziano a pensare alla costituzione di un altro organismo che sia permanente. Qualche giorno prima vennero introdotte le Clausole d’Azione Collettiva (CACs) che verranno poi recepite dal MES; di queste ve ne parlerò in un altro articolo, ne vale la pena dato che interessano l’emissione di molti titoli di Stato Italiani.

Il 25 marzo 2011 Il consiglio Europeo modifica il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea aggiungendo all’articolo 136 “Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell’intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.” Tale perimetro ha una sua logica; in soldoni: se io, MES, erogo un prestito perchè sei in difficoltà, mi riservo il diritto di indirizzare le azioni che portino alla risoluzione della crisi così da salvaguardare il mio credito. Risulta altrettanto evidente che tali condizioni vadano a limitare l’autonomia del debitore.

Il 20 giugno 2011 il MES è autorizzato a chiedere alla Commissione Europea e alla BCE di svolgere i compiti che rientrano nella propria sfera esecutiva.

Il giorno 11 luglio 2011 sembrava si fosse arrivati al traguardo: viene sottoscritta una prima versione del MES; versione che però rimane in stand by e non viene avviata a ratifica in nessuno dei paesi membri.

Finalmente si arriva al 2 febbraio 2012 con una nuova versione del trattato che supera quella firmata a luglio 2011. Con quest’ultima il MES prende vita ed inizia il percorso di ratifica nei parlamenti dei vari paesi membri.

Il Disegno di Legge n. 3240, presentato al Senato della Repubblica Italiana il 3 aprile 2012 (a firma Monti – Ministro delle Finanze, Moavero – Ministro per gli Affari Europei, Terzi di Sant’Agata – Ministro degli Affari Esteri) ha per oggetto: “Ratifica ed Esecuzione del Trattato che istituisce il MES fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012”.

Il governo italiano presenta la ratifica alle camere che la votano favorevolmente.

Entro l’anno 2012 tutti i paesi ratificano il trattato che diviene quindi operativo (si aggiungeranno la Lettonia nel 2014 e la Lituania nel 2015).

Il MES nasce con un capitale sottoscritto pari a 704 miliardi di euro e versato di 80. La partecipazione al capitale da parte dei paesi sottoscrittori viene calcolata con lo stesso criterio previsto per la partecipazione al capitale della BCE. La quota dell’Italia è pari al 17,7% del totale (125,3 miliardi di euro); in rapporto al capitale versato la nostra quota, appunto versata, è pari a poco più di 14 miliardi. Siamo il terzo paese dopo Germania (27%) e Francia (20%).

L’organo principale è il Consiglio dei Governatori (composto dai ministri delle Finanze di ogni paese membro e presieduto dal Presidente dell’Eurogruppo). Le decisioni vengono prese all’unanimità. Tuttavia, in caso di urgenza per situazioni che possono minacciare la stabilità finanziaria dell’Unione, la Commissione Europea e la BCE possono decidere che sia necessaria una votazione urgente, in questo caso le votazioni si svolgono a maggioranza qualificata dell’85% del capitale del Fondo. Ciascuno Stato pesa nella votazione quanto è la sua quota di partecipazione.

L’accesso agli strumenti del MES può essere richiesto solo nel caso in cui la situazione dello stato richiedente minacci la stabilità dell’Unione e avverrà con la sottoscrizione di un “Protocollo d’Intesa” (Memorandum) nel quale verranno definite le condizioni “rigorose” al quale lo stato in difficoltà dovrà attenersi.

Da sottolineare che il MES recepisce la domanda ma è la Commissione Europea di concerto con la BCE e, laddove possibile, con il Fondo Monetario Internazionale a definire le modalità di intervento (ecco che compare la cosiddetta Troika), art. 13 del trattato.

In sintesi la tipologia di interventi è la seguente (dal dossier n.15 del 29 novembre 2019 presentato alla Camera dei Deputati):

  • concedere prestiti ai propri membri;
  • fornire assistenza finanziaria precauzionale sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito soggetto a condizioni rafforzate;
  • acquistare titoli degli Stati membri beneficiari sul mercato primario e secondario
  • finanziare la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie o ricorrendo a prestiti ai Governi (ricapitalizzazione indiretta) o mediante lo strumento per la ricapitalizzazione diretta introdotto nel dicembre 2014

Di seguito gli interventi effettuati dagli organismi europei di cui abbiamo fino ad ora parlato (il MES ha sostenuto Cipro e Spagna, la Grecia è stata supportata con 3 interventi, due dei quali ad opera del MES).

Spero di essere riuscito a fornire gli elementi essenziali per comprendere cos’è il MES.

Attualmente il dibattito politico si concentra su due fattori:

  1. strumenti per fronteggiare la crisi dovuto alla pandemia da Covid-19;
  2. la revisione del trattato istitutivo del MES.

Sono due elementi distinti.

Per quanto riguarda il punto 1) si tratta di trovare una soluzione affinché l’Europa, attraverso il Fondo, metta in campo degli strumenti finanziari atti a sostenere la ripresa produttiva dei paesi dell’Eurozona post lockdown.

Per quanto attiene il punto 2) si tratta di un iter che deriva da una prima proposta della commissione europea a costituire un nuovo fondo denominato FME (Fondo Monetario Europeo) che sarebbe incluso nel quadro giuridico dell’Unione (ovvero, diverrebbe sostanzialmente, un organo Europeo). Tale proposta (del 2017) è stata superata dalla volontà di attuare una revisione del Trattato MES del dicembre 2018 a seguito di un vertice europeo. A tale vertice sono seguiti l’Eurogruppo del 13 giugno 2019 (in cui si è raggiunto un accordo sulla revisione) e il Vertice del 21 giugno che ha chiesto all’Eurogruppo di addivenire ad un accordo finale entro il dicembre 2019 per avviare l’iter di ratifica nei vari stati membri. Tale accordo, ad oggi, non è stato perfezionato.

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